Gestione Rifiuti

La normativa che regola la gestione rifiuti è ampia e in continua evoluzione. 

Le principali sono emanate a livello comunitario, nazionale e regionale.

Attualmente, a livello nazionale, la gestione dei rifiuti è normata dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche.

Con il D. M. del 17 dicembre 2009 e s.m.i. (poi sostituito dal D.M. 18 febbraio 2011 n. 52 e più volte modificato con successivi decreti) viene istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il SISTRI cioè, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Gestione Rifiuti

Alla nascita il progetto si prefiggeva lo scopo di consentire, in tempo reale, la completa tracciabilità dei rifiuti speciali prodotti su tutto il territorio nazionale, nonché dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Si tratta infatti di un database operativo (portale SISTRI) nel quale devono convergere tutte le informazioni riguardanti tipologie, quantitativi, trasporti e destinazioni dei rifiuti. Questo sistema rappresenta quindi sia la piattaforma di gestione per tutte le espletazioni burocratiche obbligatorie inerenti la produzione, il trasporto dei rifiuti e la dichiarazione MUD (si dovrebbe arrivare alla completa eliminazione dei documenti cartacei) che una forma efficace di controllo, essendo uno strumento dell’Arma dei Carabinieri.

Ogni produttore e/o trasportatore di rifiuti può accedere al sistema attraverso un dispositivo USB (token) personalizzato (uninominale per ciascun dipendente potenzialmente utilizzatore), mentre il trasporto del rifiuto viene mappato attraverso una “black-box” installata su ciascun veicolo adibito al trasporto rifiuti, direttamente comunicante i dati via satellite al SISTRI.

La situazione attuale prevede un ambito di applicazione del SISTRI ridotto solo ai rifiuti speciali pericolosi e ad alcune tipologie di operatori.

Gestione Rifiuti

Le imprese e gli Enti soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI sono:

  • “gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”
  • in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”
  • “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”
  • “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”
  • “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania

Inoltre, gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’art. 188-ter, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 11, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono i seguenti:

  • a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006;
  • b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006;
  • d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
  • e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006.

Cosa posso fare per Voi

  • Assistenza nella compilazione dei formulari e dei registri di carico e scarico e nell’applicazione del SISTRI
  • Assistenza per una corretta attribuzione dei Codici CER per i produttori di rifiuti
  • Ricerca di impianti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti
  • Formazione del personale in azienda sulla corretta gestione documentale e pratica dei rifiuti